Condizioni generali di vendita e di consegna

Breuell Ingenieurbüro GmbH AGB – Condizioni generali di vendita e di fornitura per contratti con imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e beni speciali di diritto pubblico

Di seguito Breuell Ingenieurbüro GmbH è denominata “BREUELL” e il soggetto che acquista da BREUELL o che ha un rapporto precontrattuale con BREUELL in relazione ad un acquisto di BREUELL è di seguito de-nominato “ACQUIRENTE”.

Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna sono di seguito denominate “CONDIZIONI”.

1. Ambito di applicazione

Le presenti CONDIZIONI si applicano a tutte le offerte, all’accettazione di offerte, alle vendite, alle consegne e ai servizi. Esse valgono anche per tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non sono state espressa-mente concordate di nuovo. Esse si applicano agli imprenditori ai sensi del § 14 BGB, 310 BGB (Codice civi-le tedesco), alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai fondi speciali di diritto pubblico; si applicano ad altre persone nella misura consentita dalla legge. Eventuali condizioni divergenti dell’ACQUIRENTE devono es-sere opposte; tali condizioni diventano effettive solo se la BREUELL le accetta espressamente per iscritto.

2. Offerte, conclusione del contratto e condizioni dei beni, ulteriore esportazione

(1) Tutte le offerte sono soggette a conferma e sono soggette alla disponibilità, alla ricezione tempestiva del materiale e alla concessione della copertura da parte della polizza di assicurazione del credito commer-ciale di BREUELL. I cataloghi e gli altri documenti di vendita e le presentazioni di BREUELL – anche in formato elettronico – valgono solo come invito ad effettuare un ordine.
(2) L’ordine dell’ACQUIRENTE costituisce un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto di acquis-to. Gli ordini dell’ACQUIRENTE si intendono accettati da BREUELL solo se confermati da BREUELL en-tro 30 giorni per iscritto o via e-mail mediante dichiarazione di accettazione espressa o se vengono eseguiti non appena ricevuto l’ordine, nel qual caso la fattura si considera come conferma d’ordine.
(3) Eventuali dichiarazioni verbali o assicurazioni fatte da dipendenti di vendita o agenti commerciali di BREUELL che vadano oltre il contratto scritto o la conferma d’ordine saranno valide solo se confermate per iscritto da BREUELL. Ciò non si applica alle dichiarazioni fatte da persone autorizzate a rappresen-tare BREUELL senza limitazioni o rappresentanza illimitata verso l’esterno.
(4) La quantità, la qualità e la descrizione, nonché le eventuali specifiche della merce si baseranno sull’of-ferta di BREUELL se accettate dall’ACQUIRENTE o sul catalogo valido di BREUELL in relazione alla conferma d’ordine di BREUELL in caso di ordine da parte dell’ACQUIRENTE. Le offerte e i listini prezzi saranno trattati in modo confidenziale e non potranno essere resi accessibili a terzi senza il preventivo consenso di BREUELL.
(5) BREUELL può correggere errori evidenti o erronei nei cataloghi, nei listini prezzi, nei documenti di offerta o in altra documentazione senza che ciò dia luogo ad alcun reclamo da parte dell’ACQUIRENTE.
(6) BREUELL si riserva il diritto di modificare o migliorare la merce senza preavviso all’ACQUIRENTE, pur-ché si tenga conto dei requisiti di legge e/o purché ciò non comporti un deterioramento duraturo della qualità, della funzione o dell’utilizzabilità. L’ACQUIRENTE non potrà avanzare alcun reclamo a causa di tali modifiche.
(7) Ogni ulteriore esportazione della merce consegnata richiede l’espresso consenso di BREUELL. Ciò non si applica alle rivendite negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati dell’accordo SEE.

3. Annullamento e restituzione della merce

La risoluzione di un contratto validamente concluso, eventualmente in relazione alla restituzione della merce già consegnata, richiede l’accordo espresso tra BREUELL e l’ACQUIRENTE. Nel caso di merci prodotte o acquistate appositamente per l’ACQUIRENTE, la risoluzione del contratto e la restituzione di merci già con-segnate prive di difetti è generalmente esclusa. In caso di annullamento da parte dell’ACQUIRENTE di ordini già registrati da BREUELL, sarà dovuta una tassa di annullamento. Nel caso di produzioni da effettuare su ordine del cliente, questa ammonta al 50% del valore dell’ordine, altrimenti è prevista una tassa del 15% del valore dell’ordine. L’ACQUIRENTE ha l’onere della prova per giustificare una riduzione delle spese di annul-lamento. Se l’ACQUIRENTE restituisce alla BREUELL merce non richiesta, l’accettazione della merce non costituisce accordo con la richiesta di recesso dell’ACQUIRENTE. La BREUELL lo dichiarerà per iscritto.

4. Prezzo d’acquisto e condizioni di pagamento, ritardo nel pagamento

(1) Il prezzo di acquisto si baserà sull’offerta o sulla conferma d’ordine di BREUELL o, in caso di mancata offerta espressa, sul listino prezzi valido per l’ACQUIRENTE il giorno della conclusione del contratto. Il prezzo concordato sarà espresso in EURO. Tutti i prezzi indicati nei documenti di vendita sono soggetti a modifiche senza preavviso, più l’imposta sul valore aggiunto e i costi di imballaggio previsti dalla legge, nonché le spese di imballaggio franco fabbrica (con riserva di “INCOTERMS 2010”), se non diversa-mente concordato per iscritto. La detrazione dello sconto in contanti richiede un accordo scritto spe-ciale.
(2) Nel caso in cui tra la conclusione del contratto e la consegna trascorrano più di due mesi, BREUELL si riserva il diritto di aumentare il prezzo comunicandolo all’ACQUIRENTE prima della consegna della merce, al fine di trasferire a BREUELL gli aumenti dei costi che esulano dal suo controllo, come in parti-colare le variazioni dei tassi di cambio o dei tassi doganali, o gli aumenti superiori al 10% dei costi di ma-teriale o di produzione.
(3) I pagamenti devono essere effettuati solo tramite bonifico bancario. Le cambiali, gli assegni e gli altri pagamenti non costituiscono adempimento dell’obbligo di pagamento fintanto che BREUELL non abbia ottenuto irrevocabilmente e definitivamente la disponibilità dell’importo del pagamento. Le spese di sconto sono a carico dell’ACQUIRENTE.
(4) Nel caso in cui venga concordata l’apertura di una lettera di credito documentario da parte dell’ACQUIRENTE, ciò dovrà essere fatto in conformità alle Linee Guida Generali e Dogane per le Let-tere di Credito Documentario, Revisione 1993, Pubblicazione ICC n. 500. Tutti i costi sostenuti in rela-zione alla lettera di credito documentario sono a carico dell’ACQUIRENTE.
(5) Se non diversamente concordato, l’ACQUIRENTE pagherà l’intero prezzo di acquisto immediatamente dopo la data della fattura. A questo proposito, l’inadempienza si verifica senza alcun sollecito. Qualora BREUELL venga a conoscenza, dopo la conclusione del contratto, di fatti che, secondo il suo doveroso giudizio commerciale, indicano un sostanziale deterioramento dei beni o del credito, in particolare un ri-tardo nel pagamento ad altri fornitori, BREUELL avrà il diritto di esigere un pagamento anticipato o gar-anzie e, in caso di rifiuto, di recedere dal contratto, per cui i pagamenti per servizi parziali già resi diventeranno immediatamente esigibili.
(6) Se l’ACQUIRENTE è in mora con il suo obbligo di pagamento, tutti gli altri crediti diventano immedi-atamente esigibili senza che sia necessaria una comunicazione separata di mora. Inoltre, BREUELL avrà il diritto – senza pregiudizio di altre pretese o diritti a sua discrezione – di risolvere il contratto o di recedere dallo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento e/o di sospendere ulterio-ri consegne all’ACQUIRENTE o di chiederne il pagamento anticipato o di esigere gli interessi al tasso le-gale (tasso d’interesse di base più 8%) dalla data di scadenza fino al completo pagamento del credito e di sospendere ulteriori consegne all’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE ha il diritto di dimostrare che il ri-tardo non ha causato alcun danno o un danno minore.
(7) La BREUELL ha il diritto di recedere dal contratto e di chiedere il risarcimento dei danni se l’ACQUIRENTE ha definitivamente rifiutato di accettare la merce o non ha accettato la merce dopo aver fissato un ulteriore periodo di almeno cinque giorni.
(8) Se l’ACQUIRENTE è in ritardo con il pagamento o una cambiale non viene convertita in pagamento en-tro la scadenza, BREUELL ha il diritto di ritirare i prodotti. L’ACQUIRENTE già a questo punto accetta che BREUELL, se del caso, possa entrare nei suoi locali per ritirare i prodotti. BREUELL può inoltre vietare l’ulteriore vendita e lo smaltimento dei prodotti. Il ritiro dei prodotti non rappresenta un recesso dal contratto. Se invece i prodotti sono stati consegnati nel corso di un singolo ordine al di fuori di un rapporto commerciale, BREUELL è obbligata a recedere anticipatamente dal contratto. L’ACQUIRENTE può tuttavia evitare le conseguenze legali pagando una garanzia pari all’importo della richiesta di pa-gamento in pericolo.
(9) Si conviene espressamente che tutti i costi di un’azione legale da parte di BREUELL in caso di mancato pagamento da parte dell’ACQUIRENTE, sia giudiziari che extragiudiziali, ad es. per un’agenzia di recu-pero crediti, saranno rimborsati dall’ACQUIRENTE.
(10) L’ACQUIRENTE può compensare solo i crediti non contestati o stabiliti per legge; è esclusa qualsiasi ulteriore compensazione da parte dell’ACQUIRENTE. Il rifiuto delle prestazioni e i diritti di ritenzione dell’ACQUIRENTE sono esclusi nella misura in cui si basano su un altro rapporto contrattuale, in parti-colare su un altro contratto di acquisto o non si basano su rivendicazioni incontestate o legalmente sta-bilite o sono attribuibili a grave negligenza da parte di BREUELL. In caso di vizi di lieve entità rispetto al prezzo d’acquisto è escluso il rifiuto di pagare il prezzo d’acquisto.

5. Consegna della merce

(1) La merce viene consegnata franco fabbrica in conformità agli “INCOTERMS 2010”.
(2) Le consegne parziali alle quali la BREUELL ha diritto in via principale senza preavviso all’ACQUIRENTE, sono da considerarsi come consegne come tali, che possono anche essere fatturate separatamente.
(3) A meno che non sia stata fatta una promessa scritta di un addetto alle vendite di BREUELL espressa-mente designata come vincolante o una promessa verbale di persone autorizzate a rappresentare BREUELL senza limitazioni o a rappresentare BREUELL in modo esteriore illimitato, le date e i periodi di consegna non saranno considerati vincolanti.
(4) I termini di consegna saranno ragionevolmente prorogati – anche nell’ambito di un contratto – in caso di forza maggiore, scioperi, serrate, interventi da parte di autorità nazionali o internazionali, nonché tutti gli ostacoli imprevedibili che si verificano dopo la conclusione del contratto per i quali la BREUELL non è responsabile, nella misura in cui tali ostacoli hanno evidentemente un’influenza notevole sulla consegna. Ciò vale anche nel caso in cui tali circostanze si verifichino presso i fornitori di BREUELL o i loro subfor-nitori. Le disposizioni relative a tali circostanze particolari si applicano di conseguenza all’ACQUIRENTE. In tali casi sono escluse le richieste di risarcimento danni.
(5) Il rispetto della data di consegna presuppone il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi dell’ACQUIRENTE. Se l’ACQUIRENTE è in mora di accettazione o viola altri obblighi di collaborazione, BREUELL ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. In caso di mancata accettazione, il rischio di deterioramento o distruzione accidentale passerà all’ACQUIRENTE.
(6) Se la merce viene consegnata da un vettore danneggiato in qualsiasi modo o se la merce manca, l’ACQUIRENTE deve immediatamente richiedere una corrispondente conferma scritta da parte sua. La conferma di una consegna completa e ordinata da parte del trasportatore è da imputare all’ACQUIREN-TE. In caso di spedizione per ferrovia e per posta, deve essere effettuata una valutazione ufficiale dei danni.

6. Spedizione, Passaggio del rischio

(1) Il mezzo e il percorso di spedizione e l’imballaggio sono a discrezione di BREUELL.
(2) Le spese di spedizione sono a carico dell’ACQUIRENTE, se non diversamente concordato.
(3) Il rischio di deterioramento, distruzione o perdita della merce passa all’ACQUIRENTE come segue:
a. In caso di consegna franco fabbrica (“INCOTERMS 2010”), nel momento in cui BREUELL informa l’ACQUIRENTE che la merce è pronta per il ritiro.
b. Nel caso di spedizione da parte di BREUELL in un altro luogo, nel momento in cui BREUELL con-segna la merce al vettore o indica la disponibilità a farlo.
c. Nel caso di un accordo in base al quale BREUELL consegni eccezionalmente la merce a proprio rischio e pericolo in un luogo diverso dalla propria sede legale, al momento della consegna o, se l’ACQUIRENTE è in mora di accettazione, al momento in cui BREUELL offre la merce. In questo caso BREUELL immagazzinerà la merce a spese e a rischio dell’ACQUIRENTE.

7. Conservazione del titolo

(1) La proprietà della merce non passerà all’ACQUIRENTE fino al completo pagamento dell’intero prezzo d’acquisto e di tutti gli altri debiti derivanti dal rapporto commerciale, compresi tutti i crediti di saldo del conto corrente. Ciò vale anche nel caso in cui l’ACQUIRENTE effettui pagamenti su crediti da lui speci-ficatamente indicati. L’inclusione di singoli crediti in un conto corrente o il riconoscimento di un saldo non annulla la riserva di proprietà. Le merci di cui la BREUELL ha diritto di (co)proprietà sono di seguito de-nominate merci con riserva di proprietà.
(2) Fino al completo pagamento, BREUELL avrà il diritto, nel caso in cui l’ACQUIRENTE sia in mora con un obbligo di pagamento, di recuperare la merce soggetta a riserva di proprietà, venderla altrove o smaltirla in qualsiasi altro modo.
(3) L’ACQUIRENTE custodirà e conserverà in ogni momento la merce riservata in modo fiduciario e gratui-to per BREUELL separatamente dalla sua proprietà e da quella di terzi in modo corretto, sicuro, assicu-rato e contrassegnato come proprietà di BREUELL. Nella misura in cui si rendano necessari lavori di manutenzione e di ispezione, l’ACQUIRENTE li eseguirà in tempo utile e a proprie spese.
(4) Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene ulteriormente lavorata o altrimenti combinata o mesco-lata con articoli di cui BREUELL non è proprietaria, BREUELL avrà diritto alla comproprietà del nuovo ar-ticolo in rapporto al valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore di fat-tura dell’altra merce e al valore di lavorazione. Se la proprietà di BREUELL scade a causa di combina-zione, miscelazione o lavorazione, l’ACQUIRENTE trasferirà a BREUELL, al momento della conclusione del contratto, i diritti di proprietà dell’ACQUIRENTE sul nuovo oggetto in misura pari al valore di fattura della merce soggetta a riserva. Le disposizioni relative alla merce soggetta a riserva di proprietà ai sen-si dei punti da 7.1 a 7.3 si applicano anche in questo caso ai diritti di proprietà parziale o di comproprietà che ne derivano.
(5) L’ACQUIRENTE può utilizzare o rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della nor-male attività commerciale, purché non sia inadempiente. Non è consentita la costituzione in pegno o il trasferimento a titolo di garanzia.
(6) L’ACQUIRENTE cede a titolo di garanzia a BREUELL, che accetta tale cessione, tutti i crediti derivanti dall’uso o dalla vendita, compresi eventuali pagamenti di assicurazione o di compensazione e tutti i crediti del saldo del conto corrente.
(7) L’ACQUIRENTE non ha il diritto di cedere nuovamente il credito. Una cessione mediante vero e proprio factoring è consentita solo se la BREUELL ne viene informata con la notifica della banca di factoring e dei conti in essa detenuti dall’ACQUIRENTE e il ricavato del factoring supera il valore del credito garanti-to della BREUELL. Il credito di BREUELL diventa immediatamente esigibile al momento dell’accredito dei proventi del factoring.
(8) BREUELL autorizza revocabilmente l’ACQUIRENTE a riscuotere i crediti o i servizi ceduti a proprio nome e per proprio conto. Tale autorizzazione all’incasso può essere revocata solo se l’ACQUIRENTE non adempie correttamente ai propri obblighi di pagamento. Su richiesta di BREUELL, l’ACQUIRENTE sarà tenuto ad informare immediatamente i propri clienti della cessione a BREUELL – a meno che BREUELL stessa non lo faccia – e a fornire a BREUELL le informazioni e i documenti necessari per la riscossione.
(9) L’ACQUIRENTE conserverà a titolo fiduciario e gratuito per BREUELL qualsiasi pagamento o altro og-getto ricevuto sulla base dell’autorizzazione all’addebito diretto, separatamente dai suoi beni e da quelli di terzi. Essi fungeranno da garanzia per BREUELL nella stessa misura dei beni riservati.
(10) In caso di pagamento con assegno, la proprietà di questo passa a BREUELL non appena viene acquisi-ta dall’ACQUIRENTE. In caso di pagamento tramite cambiale, l’ACQUIRENTE cede in anticipo a BREUELL i diritti che ne derivano, che BREUELL accetta. Il trasferimento di questi documenti sarà effet-tuato dall’ACQUIRENTE tenendoli in custodia per BREUELL o, se non ne acquisisce il possesso diretto, dall’ACQUIRENTE cedendo in anticipo a BREUELL il suo diritto di riscatto nei confronti di terzi; egli dov-rà consegnare questi documenti, insieme alla sua approvazione, a BREUELL senza indebito ritardo.
(11) In caso di costituzione in pegno o altri interventi da parte di terzi nella (co)proprietà di BREUELL, l’ACQUIRENTE richiamerà l’attenzione sulla proprietà di BREUELL e comunicherà senza indugio a BREUELL qualsiasi accesso da parte di terzi alla merce consegnata con riserva di proprietà, unitamen-te ai documenti che giustificano tale accesso, affinché BREUELL possa far valere i propri diritti. L’ACQUIRENTE si impegna a inviare immediatamente a BREUELL una copia del rapporto di pegno. Nella misura in cui il terzo non sia in grado di rimborsare a BREUELL le spese giudiziarie o extragiu-diziarie sostenute a tale riguardo, l’ACQUIRENTE sarà responsabile di tali spese. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di informazione e dell’obbligo di notifica, l’ACQUIRENTE è responsabile di tutti i danni subiti da BREUELL.
(12) Il ritiro o il sequestro della merce soggetta a riserva di proprietà da parte di BREUELL non costituisce un recesso dal contratto.
(13) BREUELL si impegna, su richiesta dell’ACQUIRENTE, a svincolare le garanzie a cui ha diritto nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie superi di oltre il 20% i crediti a cui BREUELL ha diritto. Le garanzie da svincolare saranno scelte esclusivamente da BREUELL.

8. Garanzia ed esclusione di responsabilità

Per i difetti ai sensi del § 434 BGB BREUELL garantisce per la merce venduta ed è responsabile secondo le seguenti disposizioni:
– La responsabilità di BREUELL per i difetti si basa principalmente sull’accordo raggiunto in merito alla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti e le informazioni sul produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da BREUELL (in particolare nei cataloghi o sulla nos-tra homepage Internet) al momento della stipula del contratto sono considerate un accordo sulla qualità della merce. Se la qualità non è stata concordata, si valuterà in base alle disposizioni di legge se esiste o meno un difetto (§ 434 comma 1 frase 2 e 3 BGB). La BREUELL non si assume tuttavia alcuna re-sponsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie) che l’ACQUIRENTE non ci ha indicato come decisive per il suo acquisto.
– L’ACQUIRENTE è tenuto a controllare la merce fornita ai sensi del § 377 HGB (Codice Commerciale Tedesco) e, in linea di principio, a presentare immediatamente eventuali reclami, ma in ogni caso prima della rivendita o dell’elaborazione, in forma scritta e specificata. Restano impregiudicati gli ulteriori ob-blighi di legge.
– Se l’ACQUIRENTE scopre difetti della merce, non può disfarsene senza il consenso della BREUELL se ciò minaccia di causare danni gravi. La responsabilità per danni conseguenti è esclusa, a meno che la BREUELL non abbia causato il danno intenzionalmente o per grave negligenza.
– L’ACQUIRENTE è tenuto a fornire a BREUELL l’oggetto della vendita o i relativi campioni per i quali è stato presentato un reclamo su sua richiesta. In caso di rifiuto colposo, la garanzia decade. Gli oggetti o le parti sostituite diventano di proprietà di BREUELL.
– La BREUELL non è responsabile dell’idoneità della merce per uno scopo specifico, salvo il caso di una dichiarazione scritta.
– BREUELL non sarà responsabile per difetti o danni nella consegna di merci che sono state prodotte in conformità alle specifiche dell’ACQUIRENTE, che si basano su una descrizione, una specifica, un pro-getto o documenti di costruzione dell’ACQUIRENTE o che sono chiaramente adattati alle esigenze per-sonali dell’ACQUIRENTE, a meno che BREUELL non sia stata in grado di riconoscere i loro difetti senza un ulteriore esame. Lo stesso vale per difetti o danni causati da parti, materiali o altre attrezzature for-nite dall’ACQUIRENTE o prodotte da terzi per suo conto. Ciò non si applica se il difetto si verifica a causa di materiale fornito da BREUELL o di lavorazioni effettuate da BREUELL.
– BREUELL non fornisce alcuna garanzia e non sarà responsabile per difetti o danni derivanti da installa-zione, collegamento, funzionamento, uso o azioni simili da parte dell’ACQUIRENTE o di terzi incaricati dall’ACQUIRENTE che siano contrari ai termini del contratto, scorretti o impropri. L’inadeguatezza e la violazione del contratto saranno determinate in particolare dalle specifiche del produttore. La garanzia è esclusa se la merce fornita da BREUELL è stata manipolata o modificata da terzi senza il consenso di BREUELL o se le istruzioni per l’uso non sono state rispettate.
– In caso di reclami giustificati, BREUELL ha il diritto di determinare il tipo di adempimento successivo (rimedio del difetto, consegna sostitutiva) tenendo conto della natura del difetto e degli interessi giustifi-cati dell’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE può ridurre il prezzo di acquisto o recedere dal contratto solo se il tentativo di adempimento successivo di BREUELL sulla base dello stesso difetto fallisce o viene rifiutato al secondo tentativo. BREUELL ha il diritto di far dipendere l’adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo di acquisto dovuto da parte dell’ACQUIRENTE. Tuttavia, l’ACQUIRENTE ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
– L’ACQUIRENTE informerà immediatamente BREUELL di qualsiasi richiesta di garanzia per un con-sumatore.
– L’ACQUIRENTE darà a BREUELL il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata a fini di ispezione.
– Prima della restituzione della merce difettosa, l’ACQUIRENTE richiederà alla BREUELL una conferma scritta di restituzione.
– Al fine di verificare la richiesta di garanzia, l’ACQUIRENTE dovrà presentare almeno una copia della prova d’acquisto. Se l’ACQUIRENTE non fornisce tale prova di garanzia, BREUELL restituirà la merce non riparata per una ragionevole commissione di gestione.
– In mancanza di una descrizione corretta e dettagliata del difetto, la BREUELL non è responsabile per l’esecuzione senza difetti della riparazione. Informazioni generali, come ad esempio “difettoso”, non sono sufficienti.
– La merce deve essere spedita in un imballaggio originale o in un imballaggio adeguato. I costi e i danni causati da un imballaggio inadeguato sono a carico dell’ACQUIRENTE.
– La BREUELL si fa carico o rimborsa le spese necessarie per l’ispezione e la successiva esecuzione, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché le spese di smontag-gio e di installazione, in conformità alle disposizioni di legge, qualora sussista effettivamente un difetto. Negli altri casi, la BREUELL può chiedere all’ACQUIRENTE il rimborso delle spese sostenute a seguito della richiesta ingiustificata di rimediare al difetto (in particolare le spese di ispezione e di trasporto).
– Le richieste di garanzia sono dovute solo all’ACQUIRENTE e non sono cedibili.
– BREUELL si riserva il diritto di apportare modifiche al design in qualsiasi momento. Tuttavia, BREUELL non è obbligata ad effettuare o comunicare tali modifiche alla merce già consegnata.
– Il diritto di regresso ai sensi degli §§ 478, 479 BGB (Codice Civile tedesco) sussiste solo se il consuma-tore era autorizzato a far valere i propri diritti e solo nella misura consentita dalla legge e non, tuttavia, per le transazioni di avviamento non concordate con BREUELL. Inoltre, essi presuppongono che la parte avente diritto di regresso osservi i propri doveri, in particolare l’obbligo di denuncia dei vizi.
– Per le richieste di risarcimento danni si applica la limitazione generale di responsabilità di cui al succes-sivo punto 9.

9. Limitazione generale di responsabilità

(1) Salvo diversa indicazione nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna, comprese le se-guenti disposizioni, BREUELL risponde in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrat-tuali in conformità alle disposizioni di legge.
(2) La BREUELL risponde dei danni – per qualsiasi motivo legale – nell’ambito della sua responsabilità in caso di dolo e colpa grave. In caso di negligenza ordinaria, BREUELL sarà responsabile, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad esempio, la dovuta diligenza nei propri affari; viola-zione di obblighi di lieve entità), solo per
a. per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
b. per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimen-to è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento la parte contraente fa regolarmente affidamento e su cui può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la responsabil-ità della BREUELL è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente accaduti.
(3) Le limitazioni di responsabilità risultanti dal comma 2 valgono anche in caso di violazione degli obblighi da parte di o a favore di persone la cui colpa è imputabile a BREUELL in base alle disposizioni di legge. Esse non si applicano se BREUELL ha nascosto in modo fraudolento un difetto o ha assunto una gar-anzia per la qualità della merce e per i diritti dell’ACQUIRENTE ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(4) L’ACQUIRENTE può recedere o risolvere il contratto a causa di una violazione dei doveri che non con-siste in un difetto solo se BREUELL è responsabile della violazione dei doveri. È escluso il diritto di re-cesso gratuito dell’ACQUIRENTE (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). In caso contrario si ap-plicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.

10. Statuto dei limiti

(1) Nonostante il § 438 par. 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per i crediti derivanti da difetti materiali e da vizi di proprietà è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l’accettazione, il ter-mine di prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’accettazione.
(2) Se invece si tratta di un edificio o di un oggetto che è stato utilizzato per un edificio secondo l’uso abit-uale e che ne ha causato la difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto della BREUELL è di 5 anni dalla consegna secondo le disposizioni di legge (§ 438 comma 1 n. 2 BGB). Restano impregiudicate anche le altre disposizioni di legge speciali relative alla prescrizione (in particolare il § 438 comma 1 n. 1, comma 3, §§ 444, 445b BGB).
(3) I suddetti termini di prescrizione della legge sulla vendita valgono anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali da parte dell’ACQUIRENTE a causa di un difetto della merce, a meno che l’applicazione del termine di prescrizione legale regolare (§§ 195, 199 BGB) non porti ad un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Le richieste di risarcimento danni dell’ACQUIRENTE derivanti da dolo e grave negligenza e per danni derivanti da lesioni alla vita, all’incolumità fisica o alla salute), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, cadono tuttavia in pre-scrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione legali.

11. Diritti di proprietà industriale

(1) Le bozze di BREUELL per conto di BREUELL non possono in alcun caso essere rese accessibili a ter-zi, in particolare ai concorrenti. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, l’ACQUIRENTE sarà re-sponsabile di tutti gli svantaggi subiti da BREUELL a causa dell’utilizzo dei campioni da parte di persone non autorizzate.
(2) L’ACQUIRENTE sarà responsabile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi se la produzione e la consegna degli oggetti sono state effettuate da BREUELL secondo le sue istruzioni. Egli si impegna a tenere immediatamente indenne BREUELL da qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte di terzi in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi causata da tale violazione e a risarcire BREUELL per qualsiasi ulteriore danno che dovesse subire in relazione a procedimenti legali contro terzi o nell’ambito della risoluzione di tali controversie legali, in particolare a seguito di spese ne-cessarie o ragionevoli.
(3) Gli oggetti venduti da BREUELL saranno utilizzati per i propri scopi pubblicitari. Qualora l’ACQUIRENTE abbia un interesse legittimo a mantenere riservati gli oggetti prodotti per lui, BREUELL sarà obbligata a farlo solo se è stato stipulato un accordo corrispondente al più tardi al momento della conclusione del contratto.

12. Strumenti

Gli utensili per articoli speciali prodotti da BREUELL o da terzi per suo conto sono di proprietà di BREUELL in virtù delle prestazioni di progettazione e dell’utilizzo dell’esperienza di produzione interna, anche se l’ACQUIRENTE sostiene (pro rata) i costi di produzione o se l’utilizzo è esclusivamente per ordini dell’ACQUIRENTE in virtù del relativo contratto. L’immagazzinamento sarà volontario, per cui anche gli utensili di proprietà dell’ACQUIRENTE saranno soggetti solo ad un obbligo di diligenza come nei propri affari. In caso di mancato pagamento della merce consegnata, BREUELL ha il diritto di trattenere gli utensili di pro-prietà dell’ACQUIRENTE.

13. Lingua contrattuale; Diritto applicabile; Luogo di esecuzione e foro competente; Conseguenze legali in caso di mancata inclusione e invalidità delle condizioni generali di vendita e di consegna

(1) La lingua del contratto è il tedesco. Pertanto, fa fede solo la versione tedesca delle presenti Condizioni generali di vendita e consegna.
(2) Il diritto tedesco si applica con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, anche se le consegne vengono effettuate direttamente da un fornitore estero af-filiato alla BREUELL. In particolare, la validità delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Fornitura è regolata esclusivamente dal diritto tedesco.
(3) Il luogo di adempimento e il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra l’ACQUIRENTE e BREUELL (comprese le azioni su assegni o cambiali) sarà la sede le-gale di BREUELL. BREUELL avrà inoltre il diritto, a sua scelta, di adire il tribunale competente per la sede legale dell’ACQUIRENTE o qualsiasi altro tribunale che possa essere competente in base al diritto nazionale o internazionale. In caso di cessione dei crediti da parte di BREUELL, il cessionario avrà an-che il diritto di scegliere il foro competente.
(4) Se le disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e consegna non sono diventate parte inte-grante del contratto in tutto o in parte o sono diventate inefficaci, le restanti disposizioni del contratto rimangono valide. Nella misura in cui le disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna non sono diventate parte integrante del contratto o sono diventate inefficaci, il contenuto del contratto è disciplinato dalle disposizioni di legge.

Breuell Ingenieurbüro GmbH
Dicembre 2019

Revisione 1.0