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FAQ'S RoHS, REACH & CE

REACH

Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Il REACH – Regolamento (CE) 1907/2006] è il regolamento europeo sulle sostanze chimiche concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Il REACH è in vigore dal 2007 e mira a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Allo stesso tempo, mira a garantire la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno e a promuovere la competitività e l’innovazione. REACH si basa sul principio che i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle si assumono la responsabilità delle loro sostanze chimiche. Essi devono garantire che le sostanze chimiche che producono e immettono sul mercato siano utilizzate in modo sicuro. L’abbreviazione “REACH” deriva dal titolo inglese del regolamento: Regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle farmacie. Il regolamento REACH è considerato una delle leggi sulle sostanze chimiche più severe al mondo”.

Conformité Européenne

Marcatura CE

Le lettere “CE” compaiono su molti prodotti commercializzati nel mercato interno allargato dello Spazio economico europeo (SEE). Significa che i prodotti venduti nel SEE sono stati controllati per garantire che soddisfino elevati standard di sicurezza, salute e protezione ambientale. Il marchio CE sostiene anche la concorrenza leale, obbligando tutte le aziende a rispettare le stesse regole.
Apponendo il marchio CE su un prodotto, il produttore dichiara che il prodotto è conforme a tutti i requisiti legali per il marchio CE e può essere venduto in tutto il SEE. Ciò vale anche per i prodotti fabbricati in altri paesi e venduti nel SEE.

RoHS

Restrizione di alcune sostanze pericolose

La direttiva RoHS (Direttiva sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), valida in tutta l’UE, definisce varie sostanze chimiche che non possono essere utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il 22 luglio 2019 entrerà in vigore nell’UE la direttiva RoHS “estesa” con il divieto di utilizzo di nuove sostanze.

Le seguenti sostanze sono regolamentate:

  • Piombo (PB)
  • Cadmio (Cd)
  • Bifenili polibromurati (PBB)
  • Eteri di difenile polibromurati (PBDE)
  • Cromo esavalente
  • Mercurio (Hg)
  • butilbenzilftalato (BBP)
  • Di(2-etilesile) ftalato (DEHP)
  • dibutilftalato (DBP)

I materiali omogenei che contengono più dello 0,1 per cento in peso di ciascuna delle suddette sostanze (Cd 0,01 per cento in peso) non possono essere utilizzati in apparecchi elettrici appartenenti alle categorie di apparecchi elencati nell’allegato I della 2011/65/UE.
Questi cosiddetti limiti de minimis tengono conto del fatto che possono esistere quantità molto piccole di impurità che non possono essere tecnicamente evitate.

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